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Accettazione di segnalazioni anonime

Il punto chiave della discussione incentrata sulla protezione di un soggetto destinatario di accuse (possibilmente false) è se le segnalazioni anonime dovrebbero essere consentite ed eventualmente prese in considerazione. Molti ritengono che le false accuse siano una conseguenza logica dell’accettazione di segnalazioni anonime, semplicemente perché chi segnala non deve preoccuparsi delle ripercussioni.

Questa argomentazione, di per sé legittima, ha avuto conseguenze di ampia portata.

  • La politica modello della Fondazione del lavoro olandese (STAR) del 2003 non consente di effettuare segnalazioni interne anonime;
  • L’Autorità francese per la privacy (CNIL) ha fortemente opposto l’approvazione della sezione dedicata alle persone che segnalano illeciti nella Legge Sarbanes-Oxley statunitense sulla governance aziendale applicabile alle società quotate degli Stati Uniti; il risultato ha dato vita a un compromesso piuttosto debole e difficile da implementare in Francia;
  • La stessa direzione è stata seguita a livello europeo dalla Commissione europea tramite il Parere 1/2006 del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali (Art. 29); tale parere stenta palesemente a riconoscere la validità delle segnalazioni anonime;
  • Le autorità nazionali garanti della privacy di tutta Europa stanno ricorrendo sempre più all’adozione di questo parere.

Con l’introduzione delle soluzioni tecniche menzionate in precedenza, possiamo ridurre questa discussione a proporzioni normali o addirittura persino concluderla, dal momento che la possibilità di mettersi e rimanere a contatto con il soggetto anonimo porrebbe fine alle conseguenze presumibilmente negative delle segnalazioni anonime. L’uso di domande di verifica potrebbe determinare l’autenticità di una segnalazione, rilevando e filtrando quelle false. Queste soluzioni tecniche fanno emergere una prospettiva completamente nuova in merito alla controversia sulle segnalazioni anonime,

in quanto consentono di:

  • mettersi a contatto con la persona che ha segnalato l’illecito in forma anonima;
  • verificare le accuse;
  • ottenere maggiori informazioni da chi segnala nel corso dell’indagine che ne consegue.

Le segnalazioni anonime continuano a essere anonime nel senso loro attribuito dalla Fondazione del lavoro e dal Gruppo di lavoro europeo? E ciò non rende irrilevante l’argomentazione contro le segnalazioni anonime effettuate tramite lettere o telefonate anonime?

Sapere che non vale la pena presentare segnalazioni false, perché potranno essere filtrate attraverso domande di verifica, riduce notevolmente il numero di accuse non veritiere. La persona che effettua segnalazioni false potrebbe rimanere intrappolata nella propria rete di inganni, esporsi troppo ed essere comunque identificata.

Una procedura di denuncia efficace potrebbe, pertanto, contenere disposizioni su quanto segue:

  • smettere di prendere in considerazione lettere e telefonate anonime al di fuori del sistema, addirittura vietandole. Sarebbe una benedizione per molte organizzazioni se il consiglio di amministrazione o il presidente del consiglio di sorveglianza non dovesse più avere a che fare con lettere anonime;
  • una mancata risposta alle domande di verifica porrebbe sospetti sulla segnalazione e su chi segnala;
  • chiunque effettuasse intenzionalmente una segnalazione falsa violerebbe seriamente il codice di condotta e sarebbe passibile di sanzioni se scoperto;
  • la persona dichiarata responsabile di una segnalazione effettuata in malafede potrebbe essere denunciata dall’accusato a seguito di una possibile identificazione.

Tuttavia, queste disposizioni non possono essere utilizzate nelle procedure di denuncia in cui è impossibile porre ulteriori domande, poiché le segnalazioni fatte in buona fede potrebbero, alla fine, non essere prese in considerazione e, quindi, finirebbero con l’essere etichettate come “false”. Un linguaggio minaccioso scoraggerà le segnalazioni effettuate in buona fede.

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